20/09/2020 di Carlo Capretta
Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una sempre più crescente ricerca del benessere ed un forte desiderio di mantenere o ripristinare un buon stato di salute.
Moltissime persone cercano di informarsi riguardo a quello che mettono nel carrello della spesa, questo perché - ormai si sa- quello che ingeriamo costituisce non solo il carburante per affrontare le nostre giornate ma può anche influire sulla qualità della nostra vita.
La ricerca di un prodotto biologico si è insinuata anche nel settore vitivinicolo di cui ci stiamo occupando ormai da un po'. Per questo motivo ci sembra doveroso gettar luce sulle piccole differenze che riscontriamo nella sezione riguardante la gestione e fertilizzazione del suolo e la lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti.
Confrontando il reg. 834/2007 e il reg. 834/2018 che entrerà in vigore nel 2021(con possibile posticipo al 2022) per la gestione e la fertilizzazione del suolo, le prime differenze le troviamo nello specifico al punto 1.9.2 e sono:
l’obbligo di rotazione pluriennale a base di leguminose o altre colture da sovescio non è applicabile ai pascoli e ai prati permanenti;
nelle serre e nelle colture perenni diverse dai foraggi: il mantenimento il miglioramento della fertilità del suolo attraverso il sovescio di leguminose a breve termine e la diversità vegetale;
l’utilizzo di effluenti di allevamento o altra sostanza organica di origine biologica viene ripreso parimenti.
La quarta differenza la troviamo nel punto successivo (1.9.3) e riguarda l’obbligo della registrazione delle pratiche e degli utilizzi delle sostanze sul terreno che sostituisce quello della semplice conservazione della documentazione.
Infine le ultime due differenze le troviamo nella lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti e riguardano:
Il punto 1.10.1 che vede l’inserimento di tecniche di coltivazione quali la biofumigazione, i metodi meccanici ed i metodi fisici. Sono permessi inoltre alcuni processi termici, quali la solarizzazione e il trattamento a vapore nel suolo ad una profondità massima di 10 cm (solo in caso di colture protette).
il punto 1.10.2 che vede (come nel punto 1.9.3 di cui sopra) l’inserimento dell’obbligo della registrazione delle pratiche e degli utilizzi delle sostanze sul terreno che sostituisce quello della conservazione della documentazione.
Se vi è piaciuta questa piccola rassegna delle differenze tra il nuovo e il vecchio regolamento Bio e siete curiosi di approfondire nello specifico questo argomento ma anche altre novità del settore vitivinicolo cliccate in basso.
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